
mercoledì 27 luglio 2011
ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE
COMPAGNIA DEGLI UOMINI VIVI
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge si conviene e si stipula a quanto segue :
Art. 1 - E' costituita tra i Signori
1. CARBONE SILVIA nata a Taranto (TA) il 25/01/1980 C.F. CRB SLV 80A65 L049L e residente in Taranto – Lama alla via Brigantini n.6/5;
2. DESOGUS COSIMO DAMIANO nato a Montemesola ( TA) il 16/04/1965, C.F. DSG CMD 65D16 F563H, e ivi residente alla via Saraceno n.7;
3. SFORZA ALESSIO nato a Taranto (TA) il 19/05/1979, C.F. SFR LSS 79E19 L049E e residente in Lama-Taranto alla via Brigantini n.6/5;
l'Associazione denominata: “COMPAGNIA DEGLI UOMINI VIVI”
L'Associazione ha sede in Taranto (Ta) alla Via Brigantini n. 6/5
2- L'Associazione è una libera aggregazione di cittadini, civile e laica.
3 - L'associazione non ha scopo di lucro.
4 La durata dell'Associazione non è determinata.
5 - Scopo dell'associazione è la promozione dell’umano, come meglio risulta nello statuto sociale all'art. 2
6 - Le norme che prevedono le caratteristiche dell'Associazione, i requisiti degli associati, la loro ammissione, i diritti e i doveri degli stessi, i casi in cui si perde la qualità di associato, il patrimonio dell'Associazione, le attribuzioni ed il funzionamento di tutti gli organi associativi e quant'altro richiesto per la valida costituzione dell'Associazione risultano dalla Statuto composto da n. 14 articoli, che i soci fondatori dichiarano di approvare uno per uno e nel loro complesso e quindi sottoscrivono.
Lo Statuto è allegato a questo documento e ne costituisce parte integrante e non scindibile.
7- I componenti danno atto e dichiarano che l'Associazione è regolata dalle norme portate dal presente atto costitutivo e da quelle contenute nell'allegato Statuto.
8 - Ogni Associato sottoscrive e versa una quota annuale di adesione che entra nella formazione del fondo comune iniziale.
9- Al Consiglio Direttivo è conferito speciale mandato di apportare nel testo dello Statuto gli emendamenti e le introduzioni che le competenti autorità dovessero richiedere e comunque si rendessero necessari ai fini dell'iscrizione nel registro prefettizio delle persone giuridiche.
10 - L'Assemblea costitutiva determina in numero di 3 i componenti del Consiglio Direttivo.
11 - Per iniziativa del Consigliere anziano, signor Desogus Cosimo Damiano, in riferimento ed in base all'art.9 (Il presidente) dello statuto sociale, seduta stante, si riunisce il Consiglio Direttivo che elegge nella carica di Presidente il signor Sforza Alessio
A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono eletti i signori:
Sforza Alessio: Presidente
Desogus Cosimo Damiano: Vice Presidente - Tesoriere
Carbone Silvia: Segretario
Firme
Il Presidente - f.to Alessio Sforza
Il Vice Presidente - f.to Cosimo Damiano Desogus
Il Segretario - f.to Silvia Carbone
COMPAGNIA DEGLI UOMINI VIVI
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge si conviene e si stipula a quanto segue :
Art. 1 - E' costituita tra i Signori
1. CARBONE SILVIA nata a Taranto (TA) il 25/01/1980 C.F. CRB SLV 80A65 L049L e residente in Taranto – Lama alla via Brigantini n.6/5;
2. DESOGUS COSIMO DAMIANO nato a Montemesola ( TA) il 16/04/1965, C.F. DSG CMD 65D16 F563H, e ivi residente alla via Saraceno n.7;
3. SFORZA ALESSIO nato a Taranto (TA) il 19/05/1979, C.F. SFR LSS 79E19 L049E e residente in Lama-Taranto alla via Brigantini n.6/5;
l'Associazione denominata: “COMPAGNIA DEGLI UOMINI VIVI”
L'Associazione ha sede in Taranto (Ta) alla Via Brigantini n. 6/5
2- L'Associazione è una libera aggregazione di cittadini, civile e laica.
3 - L'associazione non ha scopo di lucro.
4 La durata dell'Associazione non è determinata.
5 - Scopo dell'associazione è la promozione dell’umano, come meglio risulta nello statuto sociale all'art. 2
6 - Le norme che prevedono le caratteristiche dell'Associazione, i requisiti degli associati, la loro ammissione, i diritti e i doveri degli stessi, i casi in cui si perde la qualità di associato, il patrimonio dell'Associazione, le attribuzioni ed il funzionamento di tutti gli organi associativi e quant'altro richiesto per la valida costituzione dell'Associazione risultano dalla Statuto composto da n. 14 articoli, che i soci fondatori dichiarano di approvare uno per uno e nel loro complesso e quindi sottoscrivono.
Lo Statuto è allegato a questo documento e ne costituisce parte integrante e non scindibile.
7- I componenti danno atto e dichiarano che l'Associazione è regolata dalle norme portate dal presente atto costitutivo e da quelle contenute nell'allegato Statuto.
8 - Ogni Associato sottoscrive e versa una quota annuale di adesione che entra nella formazione del fondo comune iniziale.
9- Al Consiglio Direttivo è conferito speciale mandato di apportare nel testo dello Statuto gli emendamenti e le introduzioni che le competenti autorità dovessero richiedere e comunque si rendessero necessari ai fini dell'iscrizione nel registro prefettizio delle persone giuridiche.
10 - L'Assemblea costitutiva determina in numero di 3 i componenti del Consiglio Direttivo.
11 - Per iniziativa del Consigliere anziano, signor Desogus Cosimo Damiano, in riferimento ed in base all'art.9 (Il presidente) dello statuto sociale, seduta stante, si riunisce il Consiglio Direttivo che elegge nella carica di Presidente il signor Sforza Alessio
A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono eletti i signori:
Sforza Alessio: Presidente
Desogus Cosimo Damiano: Vice Presidente - Tesoriere
Carbone Silvia: Segretario
Firme
Il Presidente - f.to Alessio Sforza
Il Vice Presidente - f.to Cosimo Damiano Desogus
Il Segretario - f.to Silvia Carbone
STATUTO
ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE
COMPAGNIA DEGLI UOMINI VIVI
ARTICOLO 1 - Sede - Denominazione - Durata
È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione Italiana Socio Culturale “COMPAGNIA DEGLI UOMINI VIVI”con sede in Taranto alla Via Brigantini n.6/5.
Eventuali sedi amministrative dislocate sui territorio nazionale possono essere istituite per volontà dei consiglio direttivo.
La durata dell'associazione è illimitata.
ARTICOLO 2 - Oggetto Sociale
L’Associazione è civile, laica e senza fine di lucro.
L’associazione si propone la promozione dell’umano e la difesa del diritto alla vita di ogni essere umano.
L’Associazione può collaborare con le organizzazioni che perseguono il medesimo scopo. Questi obiettivi sono perseguiti con tutti i mezzi consentiti dalla legge, in particolare :- Promuovendo su tutto il territorio nazionale convegni, incontri , dibattiti, iniziative culturali, formative, sociali e politiche anche mediante i mezzi di informazione.
Per conseguire le finalità sociali, l’associazione potrà svolgere attività di carattere ricreativo, culturale, sociale, sportivo, artistico e più in generale tutte quelle che riterrà opportune per il conseguimento dell’oggetto associativo.
L’associazione potrà anche prestare ad altri enti pubblici o privati la propria collaborazione per la realizzazione di iniziative conformi al proprio scopo e potrà eventualmente aderire ad altre associazioni, delle quali ne condivida le finalità, previa delibera dell’assemblea dei soci, secondo i modi e i termini previsti dal presente statuto.
ARTICOLO 3 - Soci
Possono far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani o stranieri residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che ne condividano gli scopi e che diano pieno affidamento per l’attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l’associazione.
Potranno altresì essere soci altre associazioni ed enti aventi finalità e scopi simili a quello dell’associazione, ed in ogni caso non in contrasto con esso.
L’adesione all'associazione è volontaria ad avviene secondo le modalità e i termini sotto indicati.
I soci si dividono in:
a) soci fondatori: si considerano tali coloro che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
b) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione e che hanno contribuito in modo rilevante alla crescita ed alla valorizzazione delle attività e degli scopi associativi
c) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci maggiori di 16 anni che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e regolarmente ammessi a frequentare l’associazione ;
d) soci aggregati: tutti i minori di 16 anni, che diverranno automaticamente soci al compimento dei 16 anni.
La presente classificazione si intende dettata a soli fini classificatori, ma ad essa non corrisponde alcuna volontà discriminatoria di una categoria di soci rispetto ad un’altra. In particolare, tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell’associazione, che si impegna in tal modo a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, senza prevedere alcun tipo di discriminazione e/o privilegio fra gli associati, nonché ipotesi di partecipazione temporanea alla vita associativa.
In particolare, ogni singolo socio può:
- frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell’associazione;
- partecipare alle manifestazioni da essa promosse e fruire di tutti i servizi dalla stessa forniti.
L’iscrizione all’associazione comporta:
- l’assunzione della qualifica di socio
- l’incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale, assunta nel rispetto dello statuto stesso
- il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo a versare periodicamente la quota di partecipazione all’associazione.
Fermi restando i predetti diritti e doveri, tutti i soci che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
ARTICOLO 4 - Decentramento
1. L’associazione può istituire sedi periferiche a livello cittadino, provinciale e regionale, nonché a livello di circoscrizioni cittadine quando opportuno, su tutto il territorio nazionale.
2. I responsabili delle dette sedi sono nominati dalla presidenza e possono per gravi motivi essere dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo dell'associazione.
3. Le sedi locali attuano le iniziative decise dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo dell’associazione.
4. Il funzionamento delle sedi locali è disciplinato da norme analoghe a quelle del presente statuto e comunque di esse rispettose.
ARTICOLO 5 - Adesione
1. Possono aderire alla associazione soltanto persone fisiche in possesso dei diritti civili previsti per la loro età.
2. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato salvo recesso o esclusione.
3. Gli aderenti all’associazione si dividono nelle seguenti categorie:
- Soci fondatori
- Soci.
4. Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere, anche attraverso le strutture locali, espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l’impegno ad osservarne lo statuto ed i regolamenti.
5. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di adesione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di riscontro nel termine predetto la domanda si intende respinta.
6. L’accettazione della domanda di adesione sarà comunicata al richiedente per iscritto.
7. In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitarne il motivo.
8. L'adesione all'associazione si perfeziona con il versamento della quota associativa.
9. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento comunicare al suo consiglio direttivo la propria volontà di recedere; il recesso pervenuto ha efficacia immediata.
10. In presenza di gravi motivi chiunque aderisca alla associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo motivata ed a lui comunicata; l'esclusione ha effetto immediato.
11. La qualifica di socio si perde per ritardato pagamento ingiustificato dei contributi o delle quote per oltre tre mesi oltre all’aver contravvenuto alle norme e agli obblighi statutari o per altri motivi che comportino l’indegnità.
ARTICOLO 6 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo
ARTICOLO 7 - L'assemblea
L'assemblea è l'organo sovrano dell’associazione.
Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiori di 16 anni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Ogni socio ha un voto in assemblea, secondo il disposto di cui all’articolo 2532, secondo comma, c.c. E’ ammessa delega, salvo espressa ammissione del consiglio Direttivo.
L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.
Le assemblee sono convocate dal Presidente dell’associazione con annuncio scritto ad ogni socio almeno sei giorni prima della data fissata per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell’avviso di convocazione in apposita bacheca presso la sede sociale o presso le altre sedi amministrative eventualmente costituite; il Presidente può avvalersi della segreteria per adempiere alle formalità a tal fine necessarie.
L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
L’assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo.
L’assemblea straordinaria viene convocata tulle le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 2/3 dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.
L’assemblea in sede ordinaria:
a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio direttivo;
b) approva il bilancio consuntivo e preventivo, come predisposti dal Consiglio Direttivo;
c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo:
d) elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti tra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessarie per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di membri dimissionari o radiati;
e) provvede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto;
L’assemblea in sede straordinaria:
a) delibera le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) delibera lo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio, in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
c) delibera sul trasferimento della sede dell’associazione;
d) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice.
In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque si il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice.
La seconda convocazione deve aver luogo a distanza di almeno 30 minuti dopo la prima.
Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l’assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo all'ultima convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.
Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione è indispensabile la presenza di almeno 4/5 dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, si osservano le disposizioni contenute nel precedente comma, ma per la validità della delibera occorre sempre il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.
L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dai Vice Presidente dell'associazione o, in mancanza di questo, dal socio fondatore più anziano presente o, in mancanza anche di questo, dal socio ordinario più anziano presente.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario.
Possono partecipare all’assemblea senza atto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
Le votazioni possano avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto a seconda di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.
Le deliberazioni adottate dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediana affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite.
Le delibere prese dall'assemblea del soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.
ARTICOLO 8 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.
Il consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 membri fino a un numero massimo di 8 componenti, compreso il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, i Responsabili Tecnici appositamente nominati e i consiglieri.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.
Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.
Il Responsabile Tecnico cura gli aspetti tecnici nella stesura e pianificazione dei progetti di tipo consulenziale e/o peritale. Il consuntivo del singolo progetto, nel corretto svolgimento delle attività dell’associazione, verrà appositamente redatto.
Tutti i consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci attraverso regolari elezioni, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel relativo regolamento di attuazione.
I consiglieri eleggono fra loro il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.
Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario sono eletti direttamente in sede di modifica dell’atto costitutivo dell'assemblea dai soci fondatori.
Tutti i membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- disporre l’esecuzione delle decisioni adottate dall’assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- curare l’osservanza delle prescrizioni statuarie e degli eventuali regolamenti;
- provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- predispone gli eventuali regolamenti che di volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall’assemblea dei soci;
- deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività dell' assemblea dei soci;
curare l’organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- pianificare l’eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale; applicare per il personale assunto il contratto nazionale di lavoro di categoria;
- decidere in merito all’apertura di c/c bancari o postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l’amministrazione dell’associazione;
- adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l’ordinaria amministrazione;
- assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell’associazione.
Provvede inoltre:
- Alla fissazione delle quote associative annuali
- Alla revisione degli elenchi dei soci in modo da accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo opportuni provvedimenti in caso contrario
- A deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci
Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con e pagamento della quota associativa.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, avvero quando ne facciano richiesta scritta almeno due/terzi dei consiglieri. In questo ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 6 (sei) giorni.
Il consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta o verbale da inviare a ciascun consigliere almeno 6 (sei) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca della sede sociale. Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione.
Per adempiere alle formalità di cui sopra, il Presidente può avvalersi della segreteria dell'associazione.
Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano presente.
Il consiglio si costituisce validamente con la presenza dei 3/5 dei consiglieri e vota a maggioranza semplice;
In seno al consiglio non è ammessa delega.
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di a (tre) riunioni annue del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.
Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti, ma ove il numero di consiglieri in carica scenda al di sotto di 3, l'intero consiglio dovrà essere rieletto.
Di ogni delibera del consiglio direttivo deve redigere apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario sul libro dei verbali del consiglio direttivo; in caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina a tale scopo, fra i presenti, un segretario.
ARTICOLO 9 - Il Presidente dell'Associazione
Il Presidente, in caso di assenza o impedimento il Vice Presidente, è il rappresentante legale dell’associazione, nonché presidente dell’assemblea dei soci e del consiglio direttivo.
Egli rappresenta l'associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.
Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che del terzi.
Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il presidente esercita i seguenti poteri:
- Cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo;
- Assume diritti ed obblighi per conto dell'associazione, essendo stato preventivamente autorizzato dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
- Delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri;
- Sovrintende e controlla l'operato del Segretario, del Tesoriere e del Responsabile Tecnico;
- Stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- Sceglie quale debba essere la linea dì collaborazione dell'associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del consiglio direttivo;
- Esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo Statuto.
ARTICOLO 10 - Patrimonio e Entrate dell'Associazione
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- da patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- dagli avanzi di gestione;
- da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo;
Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura l'associazione.
I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere una quota dei patrimonio dell'associazione.
Le entrate sociali sono costituite:
- dalle eventuali quote associative;
- dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'articolo 108, comma-2 bis, del D.P.R. n.917/1986;
- dai proventi delle iniziative assunte dall'associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;
- da ogni ulteriore entrata derivante all'associazione a qualsiasi legittimo titolo.
Le eventuali somme versate per la tessera e per le quote sociali, non sono rimborsabili in nessun caso.
Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti mortis causa, né rivalutabili.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
In caso di scioglimento per qualunque causa dell’associazione, l’assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla devoluzione del patrimonio dell’associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.
ARTICOLO 11 - Esercizio Sociale
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Il bilancio consuntivo, redatto per centri di attività, comprende la situazione economica patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente dal Segretario-Economo, approvati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui ai presente statuto.
Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Il consiglio direttivo dopo l’approvazione del bilancio consultivo, provvederà a rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività.
Art. 12 - Libri Sociali e Registri Contabili
I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:
a. il libro dei soci;
b. il libro dei verbali e delle deliberazione dell'assemblea;
c. il libro dei verbali e delle deliberazione del consiglio direttivo;
d. il libro giornale di cassa della contabilità sociale;
e. il libro degli inventari.
In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.
ARTICOLO 13 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, secondo modalità e termini di cui al precedente articolo 7, per i seguenti motivi:
- conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabili per il perseguimento dei propri fini;
- ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.
In caso di scioglimento dell’ associazione per qualunque causa, l'assemblea dei soci in sessione straordinaria deciderà anche in merito alla destinazione del patrimonio residuo destinandolo interamente ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.
ARTICOLO 14 - Norma di Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento dl attuazione e negli eventuali altri regolamenti.
Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.
Firme
Il Presidente - f.to Alessio Sforza
Il Vice Presidente - f.to Cosimo Damiano Desogus
Il Segretario - f.to Silvia Carbone
COMPAGNIA DEGLI UOMINI VIVI
ARTICOLO 1 - Sede - Denominazione - Durata
È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione Italiana Socio Culturale “COMPAGNIA DEGLI UOMINI VIVI”con sede in Taranto alla Via Brigantini n.6/5.
Eventuali sedi amministrative dislocate sui territorio nazionale possono essere istituite per volontà dei consiglio direttivo.
La durata dell'associazione è illimitata.
ARTICOLO 2 - Oggetto Sociale
L’Associazione è civile, laica e senza fine di lucro.
L’associazione si propone la promozione dell’umano e la difesa del diritto alla vita di ogni essere umano.
L’Associazione può collaborare con le organizzazioni che perseguono il medesimo scopo. Questi obiettivi sono perseguiti con tutti i mezzi consentiti dalla legge, in particolare :- Promuovendo su tutto il territorio nazionale convegni, incontri , dibattiti, iniziative culturali, formative, sociali e politiche anche mediante i mezzi di informazione.
Per conseguire le finalità sociali, l’associazione potrà svolgere attività di carattere ricreativo, culturale, sociale, sportivo, artistico e più in generale tutte quelle che riterrà opportune per il conseguimento dell’oggetto associativo.
L’associazione potrà anche prestare ad altri enti pubblici o privati la propria collaborazione per la realizzazione di iniziative conformi al proprio scopo e potrà eventualmente aderire ad altre associazioni, delle quali ne condivida le finalità, previa delibera dell’assemblea dei soci, secondo i modi e i termini previsti dal presente statuto.
ARTICOLO 3 - Soci
Possono far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani o stranieri residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che ne condividano gli scopi e che diano pieno affidamento per l’attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l’associazione.
Potranno altresì essere soci altre associazioni ed enti aventi finalità e scopi simili a quello dell’associazione, ed in ogni caso non in contrasto con esso.
L’adesione all'associazione è volontaria ad avviene secondo le modalità e i termini sotto indicati.
I soci si dividono in:
a) soci fondatori: si considerano tali coloro che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
b) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione e che hanno contribuito in modo rilevante alla crescita ed alla valorizzazione delle attività e degli scopi associativi
c) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci maggiori di 16 anni che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e regolarmente ammessi a frequentare l’associazione ;
d) soci aggregati: tutti i minori di 16 anni, che diverranno automaticamente soci al compimento dei 16 anni.
La presente classificazione si intende dettata a soli fini classificatori, ma ad essa non corrisponde alcuna volontà discriminatoria di una categoria di soci rispetto ad un’altra. In particolare, tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell’associazione, che si impegna in tal modo a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, senza prevedere alcun tipo di discriminazione e/o privilegio fra gli associati, nonché ipotesi di partecipazione temporanea alla vita associativa.
In particolare, ogni singolo socio può:
- frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell’associazione;
- partecipare alle manifestazioni da essa promosse e fruire di tutti i servizi dalla stessa forniti.
L’iscrizione all’associazione comporta:
- l’assunzione della qualifica di socio
- l’incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale, assunta nel rispetto dello statuto stesso
- il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo a versare periodicamente la quota di partecipazione all’associazione.
Fermi restando i predetti diritti e doveri, tutti i soci che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
ARTICOLO 4 - Decentramento
1. L’associazione può istituire sedi periferiche a livello cittadino, provinciale e regionale, nonché a livello di circoscrizioni cittadine quando opportuno, su tutto il territorio nazionale.
2. I responsabili delle dette sedi sono nominati dalla presidenza e possono per gravi motivi essere dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo dell'associazione.
3. Le sedi locali attuano le iniziative decise dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo dell’associazione.
4. Il funzionamento delle sedi locali è disciplinato da norme analoghe a quelle del presente statuto e comunque di esse rispettose.
ARTICOLO 5 - Adesione
1. Possono aderire alla associazione soltanto persone fisiche in possesso dei diritti civili previsti per la loro età.
2. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato salvo recesso o esclusione.
3. Gli aderenti all’associazione si dividono nelle seguenti categorie:
- Soci fondatori
- Soci.
4. Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere, anche attraverso le strutture locali, espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l’impegno ad osservarne lo statuto ed i regolamenti.
5. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di adesione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di riscontro nel termine predetto la domanda si intende respinta.
6. L’accettazione della domanda di adesione sarà comunicata al richiedente per iscritto.
7. In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitarne il motivo.
8. L'adesione all'associazione si perfeziona con il versamento della quota associativa.
9. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento comunicare al suo consiglio direttivo la propria volontà di recedere; il recesso pervenuto ha efficacia immediata.
10. In presenza di gravi motivi chiunque aderisca alla associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo motivata ed a lui comunicata; l'esclusione ha effetto immediato.
11. La qualifica di socio si perde per ritardato pagamento ingiustificato dei contributi o delle quote per oltre tre mesi oltre all’aver contravvenuto alle norme e agli obblighi statutari o per altri motivi che comportino l’indegnità.
ARTICOLO 6 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo
ARTICOLO 7 - L'assemblea
L'assemblea è l'organo sovrano dell’associazione.
Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiori di 16 anni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Ogni socio ha un voto in assemblea, secondo il disposto di cui all’articolo 2532, secondo comma, c.c. E’ ammessa delega, salvo espressa ammissione del consiglio Direttivo.
L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.
Le assemblee sono convocate dal Presidente dell’associazione con annuncio scritto ad ogni socio almeno sei giorni prima della data fissata per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell’avviso di convocazione in apposita bacheca presso la sede sociale o presso le altre sedi amministrative eventualmente costituite; il Presidente può avvalersi della segreteria per adempiere alle formalità a tal fine necessarie.
L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
L’assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo.
L’assemblea straordinaria viene convocata tulle le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 2/3 dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.
L’assemblea in sede ordinaria:
a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio direttivo;
b) approva il bilancio consuntivo e preventivo, come predisposti dal Consiglio Direttivo;
c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo:
d) elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti tra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessarie per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di membri dimissionari o radiati;
e) provvede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto;
L’assemblea in sede straordinaria:
a) delibera le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) delibera lo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio, in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
c) delibera sul trasferimento della sede dell’associazione;
d) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice.
In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque si il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice.
La seconda convocazione deve aver luogo a distanza di almeno 30 minuti dopo la prima.
Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l’assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo all'ultima convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.
Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione è indispensabile la presenza di almeno 4/5 dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, si osservano le disposizioni contenute nel precedente comma, ma per la validità della delibera occorre sempre il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.
L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dai Vice Presidente dell'associazione o, in mancanza di questo, dal socio fondatore più anziano presente o, in mancanza anche di questo, dal socio ordinario più anziano presente.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario.
Possono partecipare all’assemblea senza atto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
Le votazioni possano avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto a seconda di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.
Le deliberazioni adottate dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediana affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite.
Le delibere prese dall'assemblea del soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.
ARTICOLO 8 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.
Il consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 membri fino a un numero massimo di 8 componenti, compreso il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, i Responsabili Tecnici appositamente nominati e i consiglieri.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.
Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.
Il Responsabile Tecnico cura gli aspetti tecnici nella stesura e pianificazione dei progetti di tipo consulenziale e/o peritale. Il consuntivo del singolo progetto, nel corretto svolgimento delle attività dell’associazione, verrà appositamente redatto.
Tutti i consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci attraverso regolari elezioni, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel relativo regolamento di attuazione.
I consiglieri eleggono fra loro il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.
Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario sono eletti direttamente in sede di modifica dell’atto costitutivo dell'assemblea dai soci fondatori.
Tutti i membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- disporre l’esecuzione delle decisioni adottate dall’assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- curare l’osservanza delle prescrizioni statuarie e degli eventuali regolamenti;
- provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- predispone gli eventuali regolamenti che di volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall’assemblea dei soci;
- deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività dell' assemblea dei soci;
curare l’organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- pianificare l’eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale; applicare per il personale assunto il contratto nazionale di lavoro di categoria;
- decidere in merito all’apertura di c/c bancari o postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l’amministrazione dell’associazione;
- adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l’ordinaria amministrazione;
- assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell’associazione.
Provvede inoltre:
- Alla fissazione delle quote associative annuali
- Alla revisione degli elenchi dei soci in modo da accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo opportuni provvedimenti in caso contrario
- A deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci
Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con e pagamento della quota associativa.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, avvero quando ne facciano richiesta scritta almeno due/terzi dei consiglieri. In questo ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 6 (sei) giorni.
Il consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta o verbale da inviare a ciascun consigliere almeno 6 (sei) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca della sede sociale. Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione.
Per adempiere alle formalità di cui sopra, il Presidente può avvalersi della segreteria dell'associazione.
Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano presente.
Il consiglio si costituisce validamente con la presenza dei 3/5 dei consiglieri e vota a maggioranza semplice;
In seno al consiglio non è ammessa delega.
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di a (tre) riunioni annue del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.
Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti, ma ove il numero di consiglieri in carica scenda al di sotto di 3, l'intero consiglio dovrà essere rieletto.
Di ogni delibera del consiglio direttivo deve redigere apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario sul libro dei verbali del consiglio direttivo; in caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina a tale scopo, fra i presenti, un segretario.
ARTICOLO 9 - Il Presidente dell'Associazione
Il Presidente, in caso di assenza o impedimento il Vice Presidente, è il rappresentante legale dell’associazione, nonché presidente dell’assemblea dei soci e del consiglio direttivo.
Egli rappresenta l'associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.
Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che del terzi.
Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il presidente esercita i seguenti poteri:
- Cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo;
- Assume diritti ed obblighi per conto dell'associazione, essendo stato preventivamente autorizzato dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
- Delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri;
- Sovrintende e controlla l'operato del Segretario, del Tesoriere e del Responsabile Tecnico;
- Stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- Sceglie quale debba essere la linea dì collaborazione dell'associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del consiglio direttivo;
- Esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo Statuto.
ARTICOLO 10 - Patrimonio e Entrate dell'Associazione
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- da patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- dagli avanzi di gestione;
- da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo;
Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura l'associazione.
I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere una quota dei patrimonio dell'associazione.
Le entrate sociali sono costituite:
- dalle eventuali quote associative;
- dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'articolo 108, comma-2 bis, del D.P.R. n.917/1986;
- dai proventi delle iniziative assunte dall'associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;
- da ogni ulteriore entrata derivante all'associazione a qualsiasi legittimo titolo.
Le eventuali somme versate per la tessera e per le quote sociali, non sono rimborsabili in nessun caso.
Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti mortis causa, né rivalutabili.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
In caso di scioglimento per qualunque causa dell’associazione, l’assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla devoluzione del patrimonio dell’associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.
ARTICOLO 11 - Esercizio Sociale
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Il bilancio consuntivo, redatto per centri di attività, comprende la situazione economica patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente dal Segretario-Economo, approvati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui ai presente statuto.
Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Il consiglio direttivo dopo l’approvazione del bilancio consultivo, provvederà a rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività.
Art. 12 - Libri Sociali e Registri Contabili
I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:
a. il libro dei soci;
b. il libro dei verbali e delle deliberazione dell'assemblea;
c. il libro dei verbali e delle deliberazione del consiglio direttivo;
d. il libro giornale di cassa della contabilità sociale;
e. il libro degli inventari.
In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.
ARTICOLO 13 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, secondo modalità e termini di cui al precedente articolo 7, per i seguenti motivi:
- conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabili per il perseguimento dei propri fini;
- ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.
In caso di scioglimento dell’ associazione per qualunque causa, l'assemblea dei soci in sessione straordinaria deciderà anche in merito alla destinazione del patrimonio residuo destinandolo interamente ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.
ARTICOLO 14 - Norma di Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento dl attuazione e negli eventuali altri regolamenti.
Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.
Firme
Il Presidente - f.to Alessio Sforza
Il Vice Presidente - f.to Cosimo Damiano Desogus
Il Segretario - f.to Silvia Carbone
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