mercoledì 27 luglio 2011

Taranto



Eluana







Figlia sorella amica

ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE
COMPAGNIA DEGLI UOMINI VIVI

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge si conviene e si stipula a quanto segue :

Art. 1 - E' costituita tra i Signori

1. CARBONE SILVIA nata a Taranto (TA) il 25/01/1980 C.F. CRB SLV 80A65 L049L e residente in Taranto – Lama alla via Brigantini n.6/5;
2. DESOGUS COSIMO DAMIANO nato a Montemesola ( TA) il 16/04/1965, C.F. DSG CMD 65D16 F563H, e ivi residente alla via Saraceno n.7;
3. SFORZA ALESSIO nato a Taranto (TA) il 19/05/1979, C.F. SFR LSS 79E19 L049E e residente in Lama-Taranto alla via Brigantini n.6/5;
l'Associazione denominata: “COMPAGNIA DEGLI UOMINI VIVI”

L'Associazione ha sede in Taranto (Ta) alla Via Brigantini n. 6/5

2- L'Associazione è una libera aggregazione di cittadini, civile e laica.
3 - L'associazione non ha scopo di lucro.
4 La durata dell'Associazione non è determinata.
5 - Scopo dell'associazione è la promozione dell’umano, come meglio risulta nello statuto sociale all'art. 2
6 - Le norme che prevedono le caratteristiche dell'Associazione, i requisiti degli associati, la loro ammissione, i diritti e i doveri degli stessi, i casi in cui si perde la qualità di associato, il patrimonio dell'Associazione, le attribuzioni ed il funzionamento di tutti gli organi associativi e quant'altro richiesto per la valida costituzione dell'Associazione risultano dalla Statuto composto da n. 14 articoli, che i soci fondatori dichiarano di approvare uno per uno e nel loro complesso e quindi sottoscrivono.
Lo Statuto è allegato a questo documento e ne costituisce parte integrante e non scindibile.
7- I componenti danno atto e dichiarano che l'Associazione è regolata dalle norme portate dal presente atto costitutivo e da quelle contenute nell'allegato Statuto.
8 - Ogni Associato sottoscrive e versa una quota annuale di adesione che entra nella formazione del fondo comune iniziale.
9- Al Consiglio Direttivo è conferito speciale mandato di apportare nel testo dello Statuto gli emendamenti e le introduzioni che le competenti autorità dovessero richiedere e comunque si rendessero necessari ai fini dell'iscrizione nel registro prefettizio delle persone giuridiche.
10 - L'Assemblea costitutiva determina in numero di 3 i componenti del Consiglio Direttivo.
11 - Per iniziativa del Consigliere anziano, signor Desogus Cosimo Damiano, in riferimento ed in base all'art.9 (Il presidente) dello statuto sociale, seduta stante, si riunisce il Consiglio Direttivo che elegge nella carica di Presidente il signor Sforza Alessio

A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono eletti i signori:

Sforza Alessio: Presidente

Desogus Cosimo Damiano: Vice Presidente - Tesoriere

Carbone Silvia: Segretario



Firme

Il Presidente - f.to Alessio Sforza
Il Vice Presidente - f.to Cosimo Damiano Desogus
Il Segretario - f.to Silvia Carbone

STATUTO

ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE
COMPAGNIA DEGLI UOMINI VIVI


ARTICOLO 1 - Sede - Denominazione - Durata

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione Italiana Socio Culturale “COMPAGNIA DEGLI UOMINI VIVI”con sede in Taranto alla Via Brigantini n.6/5.
Eventuali sedi amministrative dislocate sui territorio nazionale possono essere istituite per volontà dei consiglio direttivo.
La durata dell'associazione è illimitata.


ARTICOLO 2 - Oggetto Sociale

L’Associazione è civile, laica e senza fine di lucro.
L’associazione si propone la promozione dell’umano e la difesa del diritto alla vita di ogni essere umano.
L’Associazione può collaborare con le organizzazioni che perseguono il medesimo scopo. Questi obiettivi sono perseguiti con tutti i mezzi consentiti dalla legge, in particolare :- Promuovendo su tutto il territorio nazionale convegni, incontri , dibattiti, iniziative culturali, formative, sociali e politiche anche mediante i mezzi di informazione.
Per conseguire le finalità sociali, l’associazione potrà svolgere attività di carattere ricreativo, culturale, sociale, sportivo, artistico e più in generale tutte quelle che riterrà opportune per il conseguimento dell’oggetto associativo.
L’associazione potrà anche prestare ad altri enti pubblici o privati la propria collaborazione per la realizzazione di iniziative conformi al proprio scopo e potrà eventualmente aderire ad altre associazioni, delle quali ne condivida le finalità, previa delibera dell’assemblea dei soci, secondo i modi e i termini previsti dal presente statuto.


ARTICOLO 3 - Soci

Possono far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani o stranieri residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che ne condividano gli scopi e che diano pieno affidamento per l’attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l’associazione.
Potranno altresì essere soci altre associazioni ed enti aventi finalità e scopi simili a quello dell’associazione, ed in ogni caso non in contrasto con esso.
L’adesione all'associazione è volontaria ad avviene secondo le modalità e i termini sotto indicati.
I soci si dividono in:
a) soci fondatori: si considerano tali coloro che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
b) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione e che hanno contribuito in modo rilevante alla crescita ed alla valorizzazione delle attività e degli scopi associativi
c) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci maggiori di 16 anni che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e regolarmente ammessi a frequentare l’associazione ;
d) soci aggregati: tutti i minori di 16 anni, che diverranno automaticamente soci al compimento dei 16 anni.
La presente classificazione si intende dettata a soli fini classificatori, ma ad essa non corrisponde alcuna volontà discriminatoria di una categoria di soci rispetto ad un’altra. In particolare, tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell’associazione, che si impegna in tal modo a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, senza prevedere alcun tipo di discriminazione e/o privilegio fra gli associati, nonché ipotesi di partecipazione temporanea alla vita associativa.
In particolare, ogni singolo socio può:
- frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell’associazione;
- partecipare alle manifestazioni da essa promosse e fruire di tutti i servizi dalla stessa forniti.
L’iscrizione all’associazione comporta:
- l’assunzione della qualifica di socio
- l’incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale, assunta nel rispetto dello statuto stesso
- il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo a versare periodicamente la quota di partecipazione all’associazione.
Fermi restando i predetti diritti e doveri, tutti i soci che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.


ARTICOLO 4 - Decentramento

1. L’associazione può istituire sedi periferiche a livello cittadino, provinciale e regionale, nonché a livello di circoscrizioni cittadine quando opportuno, su tutto il territorio nazionale.
2. I responsabili delle dette sedi sono nominati dalla presidenza e possono per gravi motivi essere dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo dell'associazione.
3. Le sedi locali attuano le iniziative decise dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo dell’associazione.
4. Il funzionamento delle sedi locali è disciplinato da norme analoghe a quelle del presente statuto e comunque di esse rispettose.


ARTICOLO 5 - Adesione

1. Possono aderire alla associazione soltanto persone fisiche in possesso dei diritti civili previsti per la loro età.
2. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato salvo recesso o esclusione.
3. Gli aderenti all’associazione si dividono nelle seguenti categorie:
- Soci fondatori
- Soci.
4. Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere, anche attraverso le strutture locali, espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l’impegno ad osservarne lo statuto ed i regolamenti.
5. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di adesione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di riscontro nel termine predetto la domanda si intende respinta.
6. L’accettazione della domanda di adesione sarà comunicata al richiedente per iscritto.
7. In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitarne il motivo.
8. L'adesione all'associazione si perfeziona con il versamento della quota associativa.
9. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento comunicare al suo consiglio direttivo la propria volontà di recedere; il recesso pervenuto ha efficacia immediata.
10. In presenza di gravi motivi chiunque aderisca alla associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo motivata ed a lui comunicata; l'esclusione ha effetto immediato.
11. La qualifica di socio si perde per ritardato pagamento ingiustificato dei contributi o delle quote per oltre tre mesi oltre all’aver contravvenuto alle norme e agli obblighi statutari o per altri motivi che comportino l’indegnità.


ARTICOLO 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo


ARTICOLO 7 - L'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell’associazione.
Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiori di 16 anni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Ogni socio ha un voto in assemblea, secondo il disposto di cui all’articolo 2532, secondo comma, c.c. E’ ammessa delega, salvo espressa ammissione del consiglio Direttivo.
L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.
Le assemblee sono convocate dal Presidente dell’associazione con annuncio scritto ad ogni socio almeno sei giorni prima della data fissata per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell’avviso di convocazione in apposita bacheca presso la sede sociale o presso le altre sedi amministrative eventualmente costituite; il Presidente può avvalersi della segreteria per adempiere alle formalità a tal fine necessarie.
L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
L’assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo.
L’assemblea straordinaria viene convocata tulle le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 2/3 dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

L’assemblea in sede ordinaria:
a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio direttivo;
b) approva il bilancio consuntivo e preventivo, come predisposti dal Consiglio Direttivo;
c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo:
d) elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti tra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessarie per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di membri dimissionari o radiati;
e) provvede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto;

L’assemblea in sede straordinaria:
a) delibera le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) delibera lo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio, in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
c) delibera sul trasferimento della sede dell’associazione;
d) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice.
In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque si il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice.
La seconda convocazione deve aver luogo a distanza di almeno 30 minuti dopo la prima.

Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l’assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo all'ultima convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.
Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione è indispensabile la presenza di almeno 4/5 dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, si osservano le disposizioni contenute nel precedente comma, ma per la validità della delibera occorre sempre il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dai Vice Presidente dell'associazione o, in mancanza di questo, dal socio fondatore più anziano presente o, in mancanza anche di questo, dal socio ordinario più anziano presente.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario.
Possono partecipare all’assemblea senza atto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
Le votazioni possano avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto a seconda di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.
Le deliberazioni adottate dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediana affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite.
Le delibere prese dall'assemblea del soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.


ARTICOLO 8 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.
Il consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 membri fino a un numero massimo di 8 componenti, compreso il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, i Responsabili Tecnici appositamente nominati e i consiglieri.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.
Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.
Il Responsabile Tecnico cura gli aspetti tecnici nella stesura e pianificazione dei progetti di tipo consulenziale e/o peritale. Il consuntivo del singolo progetto, nel corretto svolgimento delle attività dell’associazione, verrà appositamente redatto.
Tutti i consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci attraverso regolari elezioni, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel relativo regolamento di attuazione.
I consiglieri eleggono fra loro il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.
Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario sono eletti direttamente in sede di modifica dell’atto costitutivo dell'assemblea dai soci fondatori.
Tutti i membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- disporre l’esecuzione delle decisioni adottate dall’assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- curare l’osservanza delle prescrizioni statuarie e degli eventuali regolamenti;
- provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- predispone gli eventuali regolamenti che di volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall’assemblea dei soci;
- deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività dell' assemblea dei soci;
curare l’organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- pianificare l’eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale; applicare per il personale assunto il contratto nazionale di lavoro di categoria;
- decidere in merito all’apertura di c/c bancari o postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l’amministrazione dell’associazione;
- adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l’ordinaria amministrazione;
- assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell’associazione.
Provvede inoltre:
- Alla fissazione delle quote associative annuali
- Alla revisione degli elenchi dei soci in modo da accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo opportuni provvedimenti in caso contrario
- A deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci
Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con e pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, avvero quando ne facciano richiesta scritta almeno due/terzi dei consiglieri. In questo ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 6 (sei) giorni.
Il consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta o verbale da inviare a ciascun consigliere almeno 6 (sei) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca della sede sociale. Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione.
Per adempiere alle formalità di cui sopra, il Presidente può avvalersi della segreteria dell'associazione.
Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano presente.
Il consiglio si costituisce validamente con la presenza dei 3/5 dei consiglieri e vota a maggioranza semplice;
In seno al consiglio non è ammessa delega.
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di a (tre) riunioni annue del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.
Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti, ma ove il numero di consiglieri in carica scenda al di sotto di 3, l'intero consiglio dovrà essere rieletto.
Di ogni delibera del consiglio direttivo deve redigere apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario sul libro dei verbali del consiglio direttivo; in caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina a tale scopo, fra i presenti, un segretario.


ARTICOLO 9 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento il Vice Presidente, è il rappresentante legale dell’associazione, nonché presidente dell’assemblea dei soci e del consiglio direttivo.
Egli rappresenta l'associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.
Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che del terzi.
Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il presidente esercita i seguenti poteri:
- Cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo;
- Assume diritti ed obblighi per conto dell'associazione, essendo stato preventivamente autorizzato dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
- Delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri;
- Sovrintende e controlla l'operato del Segretario, del Tesoriere e del Responsabile Tecnico;
- Stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- Sceglie quale debba essere la linea dì collaborazione dell'associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del consiglio direttivo;
- Esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo Statuto.


ARTICOLO 10 - Patrimonio e Entrate dell'Associazione

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- da patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- dagli avanzi di gestione;
- da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo;
Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura l'associazione.
I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere una quota dei patrimonio dell'associazione.

Le entrate sociali sono costituite:
- dalle eventuali quote associative;
- dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'articolo 108, comma-2 bis, del D.P.R. n.917/1986;
- dai proventi delle iniziative assunte dall'associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;
- da ogni ulteriore entrata derivante all'associazione a qualsiasi legittimo titolo.
Le eventuali somme versate per la tessera e per le quote sociali, non sono rimborsabili in nessun caso.
Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti mortis causa, né rivalutabili.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell’associazione, l’assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla devoluzione del patrimonio dell’associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.


ARTICOLO 11 - Esercizio Sociale

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Il bilancio consuntivo, redatto per centri di attività, comprende la situazione economica patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente dal Segretario-Economo, approvati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui ai presente statuto.
Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Il consiglio direttivo dopo l’approvazione del bilancio consultivo, provvederà a rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività.


Art. 12 - Libri Sociali e Registri Contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:
a. il libro dei soci;
b. il libro dei verbali e delle deliberazione dell'assemblea;
c. il libro dei verbali e delle deliberazione del consiglio direttivo;
d. il libro giornale di cassa della contabilità sociale;
e. il libro degli inventari.
In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.


ARTICOLO 13 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, secondo modalità e termini di cui al precedente articolo 7, per i seguenti motivi:
- conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabili per il perseguimento dei propri fini;
- ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell’ associazione per qualunque causa, l'assemblea dei soci in sessione straordinaria deciderà anche in merito alla destinazione del patrimonio residuo destinandolo interamente ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.


ARTICOLO 14 - Norma di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento dl attuazione e negli eventuali altri regolamenti.
Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.

Firme
Il Presidente - f.to Alessio Sforza
Il Vice Presidente - f.to Cosimo Damiano Desogus
Il Segretario - f.to Silvia Carbone

lunedì 8 febbraio 2010

mercoledì 11 febbraio 2009

Compagnia degli Uomini Vivi - Comunicato Stampa

La Compagnia degli Uomini Vivi, libera Associazione di liberi cittadini, invita tutti gli uomini (liberi!) che desiderano e vogliono muoversi ragionevolmente e realisticamente per non far morire Eluana Englaro (di morte orribile) a:
1) Associarsi (uomini.vivi@gmail.com);
2) Sostenere (via mail) l’esposto depositato il 23 Gennaio presso la procura di Milano (http://uominivivi.blogspot.com/2009/01/alla-procura-della-repubblica-di-milano.html);
3) Sottoscrivere la proposta di legge di sostegno dei malati in SVP (e simili) da parte dello Stato (sempre via mail).
O perlomeno, a mettersi in contatto per proporre, suggerire, dare il proprio contributo per evitare concretamente questa barbarie inumana, ascientifica e incostituzionale, frutto di cuori ottusi al Mistero, perciò nemica della Ragione, del Diritto e di qualsiasi specie di Civiltà.
Non vorremmo appartenere un minuto di più ad uno Stato che fa morire i suoi Cittadini.

La passione all'umano è l'unica nota degna di questo nome: Persona.

Compagnia degli Uomini Vivi
uomini.vivi@gmail.com

Esposto alla Procura della Repubblica - Udine

Alla

Procura della Repubblica di Udine

Questura di Udine

Squadra mobile di Udine



ESPOSTO




La COMPAGNIA DEGLI UOMINI VIVI!, nella persona del suo presidente, in relazione all’ormai nota vicenda umana e processuale di Eluana Englaro, che, con l’emanazione della sentenza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite civili - dell’11 novembre – 13 novembre 2008, n.27145, sembrerebbe essere giunta al termine e, fermo restando che spetta alla Procura stessa l’eventuale acquisizione di elementi e la valutazione sulla sussistenza di eventuali atti contra legem, rappresenta quanto di seguito



PREMESSO



che la sentenza della Suprema Corte di cui in epigrafe dichiarando inammissibile il ricorso n.20617-2008 proposto dal Procuratore Generale Presso la Corte d’Appello di Milano, ha autorizzato la facoltà, sussistente in capo ai legali rappresentanti di Eluana Englaro, a disporre l’interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale di quest’ultima (si veda il decreto della Corte d’Appello di Milano, I civile, depositato il 09/07/2008, Reg. della Vol. Giur. al n.88/2008);



SI ESPONGONO ALL’ATTENZIONE DELLA PROCURA I SEGUENTI FATTI:



A) chi, come Eluana Englaro, versi in stato vegetativo permanente (SVP) è, a tutti gli effetti, persona in senso pieno, che deve essere rispettata e tutelata nei suoi diritti fondamentali, a partire dal diritto alla vita e dal diritto alle prestazioni sanitarie, a maggior ragione perché in condizioni di inermità, cioè non in grado di provvedervi autonomamente.

Visto il vuoto normativo che caratterizza la materia in questione, l’unico riferimento possibile, così come ha confermato la Suprema Corte, è la Convenzione di Oviedo, la quale statuisce che si può giungere ad una interruzione delle cure soltanto in casi estremi e quando ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

1. quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una vita fatta anche di percezione del mondo esterno; e sempre che tale condizione (tenendo conto della volontà espressa dall’interessato prima di cadere in tale stato ovvero dei valori di riferimento e delle convinzioni dello stesso) sia incompatibile con la rappresentazione di sé sulla quale egli aveva costruito la sua vita fino a quel momento e sia contraria al di lui modo di intendere la dignità della persona;

2. quando la ricerca della presunta volontà della persona in stato di incoscienza – ricostruita, alla stregua di chiari, univoci e convincenti elementi di prova, non solo alla luce dei precedenti desideri e dichiarazioni dell’interessato, ma anche sulla base dello stile e del carattere della sua vita, del suo senso dell’integrità e dei suoi interessi critici e di esperienza – assicura che la scelta in questione non sia espressione del giudizio sulla qualità della vita proprio del rappresentante, ancorché appartenente alla stessa cerchia familiare del rappresentato, e che non sia in alcun modo condizionata dalla particolare gravosità della situazione, ma sia rivolta, esclusivamente, a dare sostanza e coerenza all’identità complessiva del paziente e al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona.

1. Per quanto riguarda il primo requisito in relazione alla suddetta Convenzione, bisogna innanzitutto ricordare che lo Stato Vegetativo Permanente (SVP) è detto tale perché scientificamente non si può definirne l’irreversibilità. Quella che una certa scuola medica ritiene tale -dopo un certo tempo di osservazione in Stato Vegetativo Persistente in cui non si registrino progressi apprezzabili dei degenti verso una riacquisizione della soglia minima di coscienza (circa 1 anno)-, non è suscettibile di definizione scientifica. Perché i medici e gli scienziati non avrebbero dunque dovuto nomenclare questo stato SVI o SVPI? Perché non è possibile! Ogni caso, infatti, in questo delicatissimo ambito, è una storia a sé. E sono innumerevoli, le persone, -casi puntualmente registrati dalla letteratura medico-scientifica- in Stato Vegetativo Permanente che si sono risvegliate dopo anni, ricordando fatti, avvenimenti, sensazioni del tempo della loro “malattia”.

Uno per tutti –e ne basterebbe uno, per infrangere la posizione sottilmente ideologica dei fautori dell’epilogo di questa vicenda legale-, notissimo, è il caso di Salvatore Crisafulli, ridotto in SVP conclamata in seguito ad un incidente in moto occorsogli nel Settembre 2003, “risvegliatosi” nel Luglio 2005, presente anche sulla rete web con un suo personale sito (http://www.salvatorecrisafulli.it/). Si cita dal sito: “ Salvatore […] racconta che nel suo lungo silenzio sentiva e capiva tutto, si emozionava se i familiari lo coccolavano, si disperava quando i medici dicevano che il suo pianto erano solo riflessi incondizionati.” (http://www.salvatorecrisafulli.it/, sez. LA STORIA).

Chi avrebbe dovuto accertare quest’ultima, importantissima “sfumatura” riguardo la scientificità dell’irreversibilità, nel procedimento legale per il caso Englaro? I Giudici? Il Curatore Speciale? Chiediamo a questa Onorevole Procura di verificare.

In secondo luogo si afferma con stupore e profonda costernazione che dal punto di vista scientifico e medico non risultano essere stati effettuati tutti gli esami e le indagini che l’odierna scienza medica consentirebbe di effettuare per valutare il reale, attuale stato vegetativo della Englaro: né un test con la Risonanza Magnetica Funzionale, né una Tomografia a Emissione di Positroni, né un’Elettrostimolazione ad Alta Intensità. Nessun “standard scientifico” aggiornato, quindi, è stato messo in atto per valutare l’effettivo, attuale quadro clinico di Eluana.

Non dimentichiamo che, se pur vero che ella versa in SVP da circa diciassette anni, è anche vero che la scienza nel frattempo si è evoluta e continua a farlo quotidianamente, con la conseguenza che, non sottoponendo la paziente ad esami di ultima generazione, si corre il rischio di avere un quadro incompleto e fuorviante sul suo stato neurologico effettivo, nonché sulla possibilità di eventuali terapie e cure ancora applicabili. Tale circostanza è supportata dalla testimonianza di numerosi medici di rilevanza nazionale ed internazionale. Si veda per tutti il clamoroso caso di Greta (cognome omesso per volontà dei genitori), una ragazza di Torino in SVP uscita dallo stato di incoscienza, segnalato dalle più importanti testate giornalistiche del nostro Paese. Si riporta nell’allegato n. 1 l’estratto dell’articolo del quotidiano “Libero” del 18/12 u.s. in proposito.

Dunque, la presunta condizione di irreversibilità dello SVP, non solo non può essere definita scientificamente, ma è stata di fatto già vinta dalla medicina!

Perdipiù, nel passato Dicembre, 44 medici ed esperti, capeggiati dal dott. Gianluigi Gigli, docente di Neurologia all’università di Udine, hanno prodotto un documento tecnico (vedi allegato 2), a base di un appello pubblico -sottoscritto al momento attuale da circa 300 personalità del mondo medico-scientifico-, in cui si dimostra che la procedura indicata dal decreto che permette la sospensione dell’alimentazione forzata alla Englaro, è deontologicamente inapplicabile da qualsiasi medico o struttura sanitaria.

Infine, la scienza non è in grado di stabilire le soglie di sensibilità fisica e psichica dei degenti in SVP. La morte per sete rimane fisicamente e psichicamente una morte atroce, qualsiasi metodica sedativa si possa adottare. Eluana Englaro non è biologicamente morta, e quindi insensibile alla sofferenza, anche psichica, checché ne dicano parenti, amici ed intellettuali vari. Nessuno è in grado di stabilire queste soglie di sofferenza con certezza, al momento attuale. Se appare comprensibile come, nel rigoglio della gioventù, Eluana abbia espresso quelle sue posizioni circa l’eventualità che accadesse a lei stessa una simile situazione, è impossibile anche solo pensare che ella, per coerenza con sé stessa, potesse scegliere per sé una fine così orribile. Una lettera aperta, sul quotidiano Avvenire dell’8 gennaio 2009 (e sul medesimo sito innanzi richiamato) della dr.ssa Antonella Vian, medico di Seregno (Monza) la quale attesta letteralmente che:

“[…] Eluana, infatti, non è attaccata ad un respiratore e respira autonomamente, apre e chiude gli occhi se sente parlare o se vede la luce, presenta un normale ritmo sonno-veglia. È in grado di variare il ritmo del suo respiro, a seconda degli argomenti di cui si parla intorno a lei. Le ho sentito, per esempio, un respiro molto affannoso quando si parlava della sua morte e si tranquillizzava se le si parlava con dolcezza e affetto. […] Eluana [..], anzi dà segnali di ripresa, vedi le mestruazioni che da qualche tempo le sono tornate; è guarita da sola da una grave emorragia avuta in ottobre, senza alcun intervento medico” [come deciso di concerto tra i genitori e i medici]. A questa testimonianza si è aggiunta, nei giorni scorsi quella autorevole del dott. Giuliano Dolce, neurologo di fama internazionale e direttore scientifico dell’Istituto Sant’Anna di Crotone, che ha visitato personalmente Eluana il 18 gennaio 2008. In particolare si pensi alle importanti dichiarazioni del dott. Giuliano Dolce, pubblicate sul quotidiano Avvenire, il 23/12/2008 a pag. 9 e sul sito Internet http://www.avvenire.it/Cronaca/eluana+deglutisce.htm, e che si riportano di seguito per estratto:

“Eluana si trovava in uno stato vegetativo conclamato per cui non è stato possibile ottenere alcuna risposta consistente, ma alcune funzioni erano conservate. In modo particolare la deglutizione. Eluana ingoia e ha sempre ingoiato la saliva e dalla anamnesi è risultato che nei primi anni veniva spesso alimentata per bocca dalla madre anche se la pratica richiedeva tempo. Per ragioni di praticità venne poi preferita esclusivamente la nutrizione attraverso sondino”.

Nella medesima testimonianza il dott. Dolce richiama alla presenza di segni vitali come il manifestarsi del ciclo mestruale e l’impulso della tosse.

Non si può restare indifferenti a queste dichiarazioni, che esprimono inequivocabilmente la propensione alla vita della natura di Eluana. Infatti, tutta la questione legale è sorta perché si esigeva, giustamente, un decorso naturale della vicenda fisica di questa ragazza, dopo l’incidente che l’ha immobilizzata. Prima non è stato possibile, come ben documenta il sig. Beppino nel suo libro “Eluana, la libertà e la vita” (cap. 3, cap 6), a causa del nostro ordinamento medico-legale –che vogliamo ricordare qui per inciso, è unicamente frutto del progresso medico, e del grado di civiltà della nostra Società!-. Dunque lo si segua ora, questo decorso naturale! Senza forzarlo. A nessun uomo è dato di tornare indietro nel tempo. Del resto, ci rifiutiamo anche di pensare che qualsiasi persona in pieno possesso delle proprie facoltà mentali e affettive, possa recriminare ad oltranza contro l’ineluttabilità delle circostanze, e contro chi, nel pieno adempimento del proprio dovere, e nel totale rispetto delle leggi in materia, ha fatto di tutto per restituirgli alla vita e alla salute un proprio caro. L’inesorabile, nella vita, non è colpa di nessuno. E nessuno uomo è più grande del mistero della vita.

2. Per quanto riguarda il secondo punto, relativamente alla Convenzione di Oviedo, le nostre perplessità riguardo la sua osservanza in sede di emissione del decreto in questione, sono, se possibile, ancor maggiori.

La battaglia legale intrapresa dal sig. Beppino Englaro, quale tutore della figlia interdetta Eluana, si è basata altresì sul presupposto che questa, qualora fosse stata in grado di prendere una decisione autonomamente, non avrebbe accettato di essere costretta in un letto di ospedale e dipendere dalle cure di terzi. Tale convinzione sussistente in capo al genitore di Eluana deriverebbe da due esternazioni della ragazza al cospetto dei genitori e di alcune sue amiche, una davanti al dramma dello sciatore Leonardo David, rimasto immobilizzato a causa di due gravi cadute sugli sci, e l’altra nei confronti di un caro amico che, dopo un incidente stradale, versava in gravi condizioni in un letto di ospedale. In quelle circostanze, evidentemente scossa, ella avrebbe detto che qualora fosse capitata anche a lei una tragedia simile, non avrebbe mai voluto vivere in quelle condizioni. Il Sig. Englaro ha poi dichiarato pubblicamente in tv, sui giornali e nel suo libro sulla figlia, che la questione era stata in seguito dibattuta in famiglia, e che Eluana si fece promettere dai genitori che, nel caso le fosse capitata una disgrazia simile, essi non avrebbero dovuto permettere lei subisse la stessa sorte. Appare evidente a chiunque abbia responsabilità e buonsenso, come una simile posizione, figlia dell’impeto emotivo giovanile, non possa evidentemente assurgere a paradigma incontrovertibile di una volontà che, invece, sulla base del secondo requisito della convenzione di cui in parola, deve essere supportata da “chiari, univoci e convincenti elementi di prova”. Chi di noi, sospinto dall’impeto della gioventù, non ha detto, pensato e fatto cose che poi, nelle successive stagioni della vita, non abbia dovuto riconsiderare, se non correggere? C’è una visione antropologica rigida ed astratta, se non ideologica, dietro il modo di pensare l’umano sotteso a questa sentenza. Eluana Englaro è ciò che è adesso, non ciò che è stata quando ha comunicato questa sua posizione circa la vita, a 21 anni, e neanche ciò che era a 3 anni, o a 3 mesi, quando non poteva comunicare un bel niente, come ora!

Tutto questo fatta salva la certificazione della veridicità delle affermazioni di Eluana. Ma è recentissima la testimonianza pubblica del sig. Pietro Crisafulli, fratello del succitato Salvatore, pubblicata dalla testata giornalistica online TG COM (http://www.tgcom.mediaset.it/), del 5 Febbraio 2009, il cui testo integrale si riporta qui in allegato (allegato n. 3), e di cui citiamo testualmente: “Beppino Englaro si confidò a tal punto da confessarmi, in presenza di altre persone, che 'non era vero niente che sua figlia avrebbe detto che, nel caso si fosse ridotta un vegetale, avrebbe voluto morire'. In effetti, Beppino, nella sua lunga confessione mi disse che alla fine, si era inventato tutto perché non ce la faceva più a vederla ridotta in quelle condizioni. Che non era più in grado di sopportare la sofferenza e che in tutti questi anni non aveva mai visto miglioramenti. Entrò anche nel dettaglio spiegandomi che i danni celebrali erano gravissimi e che l'unica soluzione ERA FARLA MORIRE e che proprio per il suo caso, voleva combattere fino in fondo in modo che fosse fatta una legge, proprio inerente al testamento biologico.

In quella circostanza anch'io ero favorevole all'eutanasia e gli risposi che l'unica soluzione poteva essere quella di portarla all'estero per farla morire, in Italia era impossibile in quanto avevamo il Vaticano che si opponeva fermamente.

Ma lui sembrava deciso, ostinato e insisteva per arrivare alla soluzione del testamento biologico, perché era convinto che con l'aiuto del partito dei Radicali ce l'avrebbe fatta. (...)”.

A conforto di una tale ipotesi sono emerse diverse testimonianze della giovinezza di Eluana che contrastano nettamente con la presunta volontà espressa dalla ragazza. Questi fatti sono stati resi di dominio pubblico nella trasmissione televisiva “Porta a Porta” di Bruno Vespa, andata in onda su Rai 1 la sera del 4 Febbraio u.s. Si tratta di circostanze o di testimoni di non poco rilievo: è stata data visione e lettura di una lettera autografa di Eluana, di cui già il quotidiano Avvenire aveva dato notizia in data 30.07.2008 sul suo sito Internet alla pagina http://www.avvenireonline.it/Vita/Eluana/Storie/20080730.htm(Allegato n.4),-la stessa che il sig. Beppino cita nel suo libro, ma in modo parziale e tendenzioso-, che smentisce una presunta conflittualità della ragazza con l'ambito educativo in cui ha ricevuto la sua formazione, come suo padre ha sempre affermato e ha scritto (Eluana, la libertà e la vita, cap. 2, pag.24). Di seguito nella trasmissione sono stati intervistati telefonicamente una sua compagna di classe e de visu, la sua insegnante più cara, a cui era indirizzata la lettera di cui sopra. Inoltre sono state lette dichiarazioni di altre amiche di scuola che, in base alla loro conoscenza del carattere e della personalità di Eluana ritenevano impossibile una tale deliberazione da parte della loro amica in caso di grave malattia immobilizzante.

Dinanzi a questi fatti appare lampante come sia già alquanto difficile accertare la volontà di Eluana Englaro; come può essere pensabile di ricostruirne fedelmente la personalità (come richiesto inderogabilmente dalla Convenzione di Oviedo)?!

Ci chiediamo, e chiediamo a Questa onorevole Procura, come è possibile che queste testimonianze, recuperate per via giornalistica, non siano potute esser reperite, esaminate e messe agli atti dai giudici, ma soprattutto dalla Curatrice Speciale, mentre sono agli atti solo quelle che univocamente sposano la tesi del sig. Beppino? Forse perché non si son cercate? Forse perché non c'era modo di reperirle?. In ogni caso, adesso sono di pubblico dominio. Preghiamo Questa onorevole Procura di tenere conto di questo elemento estremamente grave.

Ma, se anche Eluana avesse proferito quelle frasi, è un dato universalmente conclamato, dalla psicologia, dall’antropologia e anche dalla Costituzione, che la libertà dell’individuo è una facoltà assolutamente attuale, e non può che vivere ed esprimersi nell’istante. Dunque anche la libertà di cambiare idea! A questo proposito rimandiamo ad innumerevoli testimonianze di operatori -medici, sacerdoti, infermieri -che, per la loro professione “accompagnano la gente a morire”. Essi possono testimoniare di fronte a qualsiasi tribunale il tenace attaccamento alla vita della stragrande maggioranza dei malati terminali, di qualsiasi età, condizione sociale e spessore culturale essi siano, ma soprattutto i cambiamenti, spesso repentini ed improvvisi, di atteggiamento e di volontà nell’ultima ora. Ci si augura che uno solo di questi momenti venga valutato più di qualsiasi dichiarazione estemporanea “a freddo” (compresi i testamenti biologici). Ostinarsi ad identificare un essere umano, in qualsiasi stato o condizione versi, con quel che ne sappiamo e pensiamo noi, significa -questo sì!- violare il mistero della Persona. Nessuno può stabilire scientificamente se, e cosa Eluana senta e pensi realmente ora, anche se è scientificamente accertato che non possa esprimersi. E’ per questo che deve morire? E di morte atroce?

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, quindi, né l’uno né l’altro presupposto della Convenzione di Oviedo appaiono configurarsi nel caso di specie.

Dichiariamo anzi, in questa sede, che la suddetta Convenzione, è stata, in ordine al sopradetto decreto, più mal interpretata che rispettata, in una risoluzione di giudizio pilatesca, irresponsabile ed avulsa da qualsiasi nesso realistico con l’ambito personale, morale, sociale, civile ed umano in cui il caso di Eluana Englaro si situava.

In sintesi, la Prima sezione civile della Corte d’Appello di Milano non doveva e non poteva autorizzare la facoltà di interrompere il trattamento di sostegno vitale artificiale di Eluana Englaro. Sarebbe stato, invece, più doveroso dare primazìa al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e soprattutto dalla concezione, che il Genitore-Tutore- e il Curatore Speciale-, avevano della qualità della vita stessa.



*****



B) Il secondo punto che si porta all’attenzione dell’Ill.ma Procura della Repubblica è il seguente: come noto, il 16 dicembre 2008 il Prof. Maurizio Sacconi, Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana, ha emanato un atto, avente ad oggetto il tema “stati vegetativi, nutrizione e idratazione”, inviato ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento di Bolzano in cui si affrontano in maniera dettagliata ed inequivocabile aspetti che non possono non avere conseguenze immediate e future anche sulla vicenda personale, medica e giuridica di Eluana Englaro.

A tal proposito, si riporta integralmente il testo dell’atto di cui sopra in allegato (allegato n.5).

È pacifico, alla luce dell’atto riportato, ma anche delle norme basilari del codice penale, che se una qualsiasi struttura del Sistema Sanitario Nazionale, pubblica e/o privata dovesse “aiutare Eluana a morire”, commetterebbe una serie indiscriminata di fatti penalmente rilevanti; fra gli altri il procedere deliberatamente e premeditatamente contro la propria stessa ragione sociale: è inverosimile, e perciò inaccettabile, che una qualunque struttura sanitaria accetti di prestare un livello di assistenza, nei confronti di un qualsiasi suo degente, inferiore a quello da esso precedentemente goduto, e nel caso specifico della Englaro, conclamatamente al disotto della soglia minimale di sussistenza, e di conseguenza, certamente lesivo della persona!

Ciò posto, si chiede a Questa Procura di intervenire tempestivamente laddove si ravvisi l’obbligo morale e soprattutto giuridico di prevenire il compimento di atti contrari al nostro ordinamento.



*****



C) Per quanto riguarda, infine, la condotta posta in essere dall’avv. Franca Alessio, nella qualità di Curatore Speciale della Englaro, si chiede a codesta Onorevole Procura di verificare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità.

Il Curatore Speciale (ai sensi dell’art.78 cpc), è colui che, nelle vesti di rappresentante processuale dell’incapace, agisce in sua sostituzione e nel suo esclusivo INTERESSE, attraverso il compimento di atti che, altrimenti, gli sarebbero preclusi.

Il compimento di negozi giuridici nell’interesse del rappresentato implica, in capo al curatore speciale, un imprescindibile dovere, legale e morale, di garantire il soddisfacimento di quelli che sono gli effettivi e concreti bisogni dell’incapace.

Per quanto ciò possa considerarsi pacifico, lo stesso non può affermarsi circa l’individuazione degli atti che il curatore può compiere in luogo dell’incapace, tanto più alla luce di un quadro normativo privo di una norma specifica in materia.

Ciò nonostante, l’assenza di una direttiva ad hoc che, in particolare, faccia luce circa i limiti del potere del Curatore Speciale, non può essere lasciata ad una libera interpretazione o ad arbitrari atti di disposizione, soprattutto quando il bene su cui si dibatte sia la VITA di una persona.

Il caso di Eluana Englaro pone alla collettività un dilemma senza precedenti: come si può ammettere in un sistema normativo come il nostro, nel quale assume posizione preminente la Costituzione che agli artt. 2, 13, e 32 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, l’intervento di un curatore che si arroghi, di fatto, il potere di decidere sulla vita della sua assistita?

In una società ispirata a valori di civiltà normativa in cui i diritti inviolabili dell’uomo ed il divieto di discriminazioni irragionevoli assurgono a rango di principi fondanti, irrinunciabili ed immodificabili, non potrebbe mai essere considerato legittimo l’atto con cui un Curatore Speciale disponga di un bene personalissimo, quale la vita di una essere umano, attivandosi addirittura per l’interruzione delle cure essenziali per la sua sussistenza, come l’avv. Alessio ha dichiarato più volte pubblicamente. Una tale posizione sarebbe del tutto incompatibile con la funzione da esso assunta, che, occorre ribadire, è quella di salvaguardare l’interesse globale dell’incapace, in “contraddittorio” anche con il tutore.

Il Curatore Speciale di Eluana Englaro, nel corso dell’iter processuale -come da essa più volte pubblicamente dichiarato- ha aderito in toto alla posizione del Genitore-Tutore con l’inevitabile conseguenza che, non instaurando alcun tipo di contraddittorio con quest’ultimo, non solo è venuta meno ai compiti del proprio officium, ma non richiedendo nemmeno una perizia medica, è venuta meno ai doveri civili ed umani che dovrebbero essere propri di ogni comune cittadino, non fosse altro per una forma di onestà intellettuale nei confronti di se stessa e di tutte le persone che in virtù del proprio compito moralmente rappresentava.

Si pensi alle dichiarazioni riportate, scelte fra le numerose pubbliche rilasciate dalla curatrice speciale, in cui appare chiaro come si siano oltrepassati i confini di quello che avrebbe dovuto essere il suo ruolo. (allegati nn. 6, 7, 8 e 9).

Ella ha dichiarato espressamente di “essere personalmente dell’idea di non aspettare perché il provvedimento dei giudici di Milano è immediatamente esecutivo e ritengo non ci sia spazio per un ricorso perché il decreto che autorizza la sospensione dei trattamenti che tengono in vita Eluana è ben motivato, preciso e ineccepibile” senza neppure “voler attendere i 60 giorni a disposizione della Procura generale per un’eventuale impugnazione del decreto in Cassazione e per la contestuale richiesta di sospensiva davanti alla stessa Corte d’Appello”.

Sono tutte circostanze che appalesano la tesi secondo cui la suddetta curatrice, assecondando una direttrice di pensiero e di azione totalmente in contrasto col suo ufficio e, dunque, certamente abusandone, non solo è venuta meno ai propri compiti, ma ha travalicato i limiti processuali, influenzando in misura non indifferente il clima del dibattimento legale e condizionando gravemente l’opinione pubblica.

Questa Curatrice Speciale sembra aver detto e fatto tutto, meno quello che avrebbe dovuto. Auspichiamo augurabile che in futuro, i candidati per compiti così delicati siano valutati secondo criteri di maggior rispondenza, e non solo professionali.



CIÒ PREMESSO, LA COMPAGNIA DEGLI UOMINI VIVI

CHIEDE


che la S.V. Ill.ma voglia indagare se nei fatti sopra esposti possano ravvisarsi ipotesi di reato, individuando gli eventuali responsabili. Chiede inoltre che, qualora accerti violazioni di legge presenti e future, voglia adottare tutti quei provvedimenti atti a far cessare o a prevenire eventuali comportamenti contrari alla sfera giuridica e personale di Eluana Englaro, nonché alla tutela di tutti quei principi fondamentali che sono cardine della nostra Costituzione e patrimonio irrinunciabile della collettività tutta.

In ultima istanza -forse in maniera apparentemente retorica, ma profondamente fiduciosa nella certezza che diritto ed etica siano aspetti complementari e fondamentali caratterizzanti la nostra Società civile-, si chiede a questa Onorevole Procura se “staccare la spina”, secondo una espressione utilizzata nel gergo comune, equivarrebbe a soddisfare realmente l’interesse di Eluana e, soprattutto, quale tipo di interesse. Forse che prima di nascere qualcuno di noi ha potuto decidere qualsivoglia minima cosa su come egli avrebbe dovuto essere, e su come avrebbe dovuto andare la propria vita?



****



La Compagnia degli Uomini Vivi, nella persona del suo Presidente, chiede di essere informata circa l’eventuale richiesta di archiviazione di questo esposto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 408, comma 2, c.p.p., e sull’eventuale richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 406, commi 3 e 5, c.p.p.

Si dichiara sin da ora la disponibilità a rendere dichiarazioni o chiamare testimoni informati sui fatti.

Si fa ampia riserva di articolare i più appropriati mezzi istruttori che dovessero rendersi necessari a seguito della disamina del presente esposto.

Udine, 6 Febbraio 2009



Per la COMPAGNIA DEGLI UOMINI VIVI

Alessio Sforza, Presidente





Associazione Civile per la Promozione dell’Umano. Sede legale: via Brigantini n. 6/5.– 74100 Lama (Taranto) – C.F. 90183810739, e-mail:.uomini.vivi@gmail.com

Nato a Taranto (TA) il 19/05/1979, residente a Lama (TA) in via Brigantini n. 6/5

Crisafulli Pietro; Ferrari Tamara CON GLI OCCHI SBARRATI storia di Salvatore Crisafulli, L'Airone Editrice, Roma, 2006